Digital Design - Web Agency, progetta, cura e realizza applicazioni internet.
Creazione siti web istituzionali, portali, e-commerce.

Con 1.600.000 siti registrati in italia...
è fondamentale distinguersi.
Digital Design: facciamo la differenza

P.Iva 01465430435
Tel 071-9931211
E-mail: info@d-design.it

Deducibilità fiscale delle spese per il sito internet

Per realizzare un sito web, è necessario sostenere dei costi d’importo e di natura variabile in relazione a differenti fattori quali:
- la complessità tecnica di realizzazione;
- le procedure di aggiornamento e di gestione;
- i costi di pubblicizzazione;
- i servizi da offrire ai destinatari del servizio (navigatori – utenti).

LE TRE PRINCIPALI CATEGORIE DI SITI WEB

Si distinguono tre macrocategorie di siti web, con effetti anche fiscali:
1) i siti puramente informativi, che indicano solo il recapito e, in modo generico, i servizi e i prodotti offerti da un’impresa e che sono quelli che comportano dei costi di realizzazione e gestione più contenut;
2) i siti aggiornati periodicamente, che consentono di consultare le offerte commerciali e i prodotti e servizi aziendali e che, per l’acquisto, fanno rimando al recapito dell’impresa;
3) i siti, che abbinano le caratteristiche della prima e della seconda macrocategoria e che richiedono i costi di attuazione e mantenimento più elevati, che permettono l’acquisto online dei prodotti aziendali e la cui realizzazione risulta, quindi, molto complessa, dal momento che implica sia il trattamento di dati sensibili sia quello criptato delle informazioni (ad esempio, gli estremi del conto corrente bancario o delle carte di credito); quasi sempre tali siti, sono gestiti ed aggiornati in outsourcing per risparmiare sui costi del personale e di aggiornamento del software e dell’hardware altrimenti necessari.

LE SPESE DI PUBBLICITA’

Si parla di costi di pubblicità quando il sito web, rientrante nella prima o nella seconda macrocategoria, mette in vetrina i prodotti o i servizi offerti dall’azienda, eventualmente avvalendosi di strumenti e tecnologie per renderli più accattivanti (musiche, immagini o animazioni).
Viene creato un catalogo ondine costantemente aggiornato.
Le spese di pubblicità sono fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui vengono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro seguenti (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986).

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si configurano dei costi di rappresentanza quando l’azienda ha come unico obiettivo quello di dare agli utenti un’immagine di un’azienda solida ed in buona salute.
Tali costi sono deducibili solamente per un terzo del loro importo in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro seguenti (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986).
Va tenuto presente che l’IVA versata su tali spese è indetraibile ex art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.

LE SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI

Tali spese includono quelle di impianto ed ampliamento, qualora il sito rappresenti l’espandersi dell’attività aziendale in ambiti in precedenza non considerati.
Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, ne è ammessa la deducibilità entro i limiti della quota attribuibile ad ogni esercizio.

LE SPESE DI ESERCIZIO

Si tratta dei costi di natura ricorrente sostenuti, ad esempio da un’azienda che effettua normalmente vendite online attraverso il canale del commercio elettronico, e che vengono sopportati per aggiornare periodicamente il sito appartenente alla terza categoria, e che sono direttamente correlati ai componenti positivi di reddito (art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986).

Un servizio di aggiornamento gratuito in materia è a disposizione degli utenti registrati all’Unione Consulenti www.unioneconsulenti.it


Digital Design Web Agency P.Iva 01465430435
Via Matteotti, 52 60022 Castelfidardo (Ancona) Tel. 0719931211 E-mail: info@d-design.it
Mappa del sito